LE NUOVE NECESSITA’ DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO – CONTABILE ED
ECONOMICO - FINANZIARIO NEGLI ENTI
LOCALI
Da una recente indagine della Ragioneria
generale dello Stato è emerso che un gran numero di Comuni iscrivono nei
Bilanci preventivi avanzi di amministrazione dell’anno precedente , maggiori entrate o
economie non ancora definitamente accertati .
In alcuni casi vengono anche sottostimate
delle uscite che , inevitabilmente , saranno oggetto di future variazioni di
bilancio .
In sostanza buona parte dei Bilanci
presenta elementi di dubbia veridicità ed affidabilità a discapito di una trasparente gestione .
Ciò nell’affanno di trovare comunque una copertura a spese
crescenti ( personale, manutenzioni , iniziative varie etc. ) cui corrispondono
entrate sempre più ridotte ( per effetto dell’abolizione dell’ICI sulla prima
casa , del taglio dei trasferimenti statali e della contrazione del PIL e dei
redditi dei cittadini ) .
Oltre ai trucchi contabili le amministrazioni ricorrono spesso a mezzi
impropri di finanziamento quali autovelox , rilevatori vari di infrazioni
stradali , acquisizione di strumenti
finanziari ad alto richio .
In una situazione di riduzione del PIL
Nazionale del 2009 del 5% circa rispetto
al 2008 e di balzo del Rapporto Deficit/PIL al 9,3% si impone una compressione
delle Uscite ( principalmente di parte
corrente ) degli Enti Locali sia per il rispetto del Patto di Stabilità che per
evitare di aumentare in modo surrettizio la pressione fiscale a carico dei
cittadini come effetto della riduzione dei redditi individuali
e familiari .
Concordo con quanti hanno espresso
preoccupazione e disappunto per l’abolizione dei Comitati Regionali di
Controllo ad opera della Legge Costituzionale n. 3 del 2001 che ha
abrogato l’Art. 130 della Costituzione .
Si è correttamente osservato che , per far
sì che la gestione degli enti locali sia equilibrata , efficiente ed
indirizzata a fini sociali , è sempre
necessario un controllo dell’autorità centrale o regionale senza che ciò debba
essere visto come un’indebita interferenza nelle autonomie locali in contrasto
con il nuovo ordinamento federalista
della nostra Costituzione .
Tale controllo è presente in molti stati Europei ad organizzazione federale, tra i quali la
Svizzera e la Germania , ed è visto come una garanzia di buon andamento e di imparzialità della
gestione .
In Italia l’unico organo superstite
deputato a tale funzione è il Collegio dei Revisori dei Conti che, nei Comuni
con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti , è sostituito da un Revisore
Unico .
La nomina dei revisori è riservata ai
Consigli Comunali e Provinciali e quindi alla forza politica di maggioranza nel
singolo Ente .
In qualche caso , laddove è prevista la
presenza di tre revisori, i consiglieri si accordano per far scegliere un
membro alla minoranza .
E’ evidente , pertanto, che i predetti non posseggono il necessario requisito dell’indipendenza dalle Giunte
il cui operato è oggetto del
controllo effettuato ai sensi dell’Art. 239 del Testo Unico degli Enti
Locali .
I pareri di congruità , coerenza ed
attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, ad esempio, hanno anche
la funzione di prevenire sprechi e diseconomie che spesso sono posti in essere
dagli amministratori ; analoga finalità ha la viglilanza sulla regolarità
contabile, finanziaria ed economica .
Non ci si può meravigliare , quindi, se
tali attività vengo svolte, per lo più, in modo compiacente e del tutto
inefficace .
Sarebbe opportuna una modifica dell’Art.
234 del T.U. citato ( Decr. Legisl. n. 267/2000 ) nel senso di attribuire la
nomina dei Revisori ad soggetti del tutto esterni agli Enti Locali e che siano
al riparo da particolari pressioni politiche .
Tale compito potrebbe , ad esempio, essere
affidato ai Prefetti coadiuvati dagli Ordini dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili affinché venga attuata
una efficace rotazione degli incarichi tra gli iscritti .
Analogo criterio potrebbe essere utilizzato
per la nomina dei componenti di un
futuro organo di controllo ( avente competenza anche nel merito
delle deliberazioni degli organi
degli Enti Locali ) che includa , oltre a professionisti delle attività
economico legali ,magistrati a riposo e
professori universitari in materie giuridiche .
Sia il Collegio dei Revisori ( o il
Revisore Unico ) che l’Organo di Controllo , oltre a valutare le memorie a loro presentate dai cittadini destinatari
degli effetti diretti dei procedimenti
amministrativi o a cui dagli stessi possano
derivare pregiudizi ( Art. 7 e 9 e 10 della Legge n. 241/90 ) ,
dovrebbero poter disporre l’audizione di
quanti tra i medesimi ne facciano richiesta .
L’istituzione di analoghi organi di
revisione sarebbe opportuna anche negli Uffici Periferici dell’Amministrazione
dello Stato dove il controllo centrale molto spesso non è sufficiente ad
evitare diseconomie di gestione e carenze nei servizi al cittadino .
Con tali semplici modifiche normative si darebbe un valido contributo al
contenimento della spesa pubblica ed all’efficienza ed alla trasparenza dell’attività amministrativa .
Dr. Enrico Maria Ubertini