LE NUOVE NECESSITA’ DI  CONTROLLO AMMINISTRATIVO – CONTABILE ED ECONOMICO - FINANZIARIO NEGLI  ENTI LOCALI

 

 

Da una recente indagine della Ragioneria generale dello Stato è emerso che un gran numero di Comuni iscrivono nei Bilanci preventivi  avanzi di  amministrazione  dell’anno precedente , maggiori entrate o economie non ancora definitamente accertati  .

In alcuni casi vengono anche sottostimate delle uscite che , inevitabilmente , saranno oggetto di future variazioni di bilancio .

In sostanza buona parte dei Bilanci presenta elementi di dubbia veridicità ed affidabilità a  discapito di una trasparente gestione .

Ciò nell’affanno di  trovare comunque una copertura a spese crescenti ( personale, manutenzioni , iniziative varie etc. ) cui corrispondono entrate sempre più ridotte ( per effetto dell’abolizione dell’ICI sulla prima casa , del taglio dei trasferimenti statali e della contrazione del PIL e dei redditi dei cittadini   ) .

Oltre ai trucchi contabili  le amministrazioni ricorrono spesso a mezzi impropri di finanziamento quali autovelox , rilevatori vari di infrazioni stradali  , acquisizione di  strumenti  finanziari  ad alto richio .

In una situazione di riduzione del PIL Nazionale  del 2009 del 5% circa rispetto al 2008 e di balzo del Rapporto Deficit/PIL al 9,3% si impone una compressione delle Uscite (  principalmente di parte corrente ) degli Enti Locali sia per il rispetto del Patto di Stabilità che per evitare di aumentare in modo surrettizio la pressione fiscale a carico dei cittadini come effetto della riduzione dei redditi  individuali  e familiari .

Concordo con quanti hanno espresso preoccupazione e disappunto per l’abolizione dei Comitati Regionali di Controllo ad opera della Legge Costituzionale n. 3 del 2001    che ha abrogato l’Art. 130 della Costituzione  .

Si è correttamente osservato che , per far sì che la gestione degli enti locali sia equilibrata , efficiente ed indirizzata  a fini sociali , è sempre necessario un controllo dell’autorità centrale o regionale senza che ciò debba essere visto come un’indebita interferenza nelle autonomie locali in contrasto con il nuovo ordinamento   federalista della nostra Costituzione .

Tale controllo è presente  in molti stati Europei  ad organizzazione federale, tra i quali la Svizzera e la Germania , ed è visto come una garanzia  di buon andamento e di imparzialità della gestione .

In Italia l’unico organo superstite deputato a tale funzione è il Collegio dei Revisori dei Conti che, nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti , è sostituito da un Revisore Unico .

La nomina dei revisori è riservata ai Consigli Comunali e Provinciali e quindi alla forza politica di maggioranza nel singolo Ente .

In qualche caso , laddove è prevista la presenza di tre revisori, i consiglieri si accordano per far scegliere un membro  alla minoranza .

E’ evidente , pertanto, che i predetti  non posseggono il necessario requisito dell’indipendenza   dalle Giunte  il cui operato è oggetto del  controllo effettuato ai sensi dell’Art. 239 del Testo Unico degli Enti Locali .

I pareri di congruità , coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, ad esempio, hanno anche la funzione di prevenire sprechi e diseconomie che spesso sono posti in essere dagli amministratori ; analoga finalità ha la viglilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica  .

Non ci si può meravigliare , quindi, se tali attività vengo svolte, per lo più, in modo compiacente e del tutto inefficace .

Sarebbe opportuna una modifica dell’Art. 234 del T.U. citato ( Decr. Legisl. n. 267/2000 ) nel senso di attribuire la nomina dei Revisori ad soggetti del tutto esterni agli Enti Locali e che siano al riparo da particolari pressioni politiche .

Tale compito potrebbe , ad esempio, essere affidato ai Prefetti coadiuvati dagli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  affinché venga attuata una efficace rotazione degli incarichi tra gli iscritti  .

Analogo criterio potrebbe essere utilizzato per  la nomina dei componenti di un futuro organo di controllo ( avente competenza anche  nel merito  delle deliberazioni  degli organi degli Enti Locali ) che includa , oltre a professionisti delle attività economico legali ,magistrati a riposo e  professori  universitari  in materie giuridiche .

Sia il Collegio dei Revisori ( o il Revisore Unico ) che l’Organo di Controllo , oltre a valutare le memorie  a loro presentate dai cittadini destinatari degli effetti diretti  dei procedimenti amministrativi o a cui dagli stessi possano  derivare  pregiudizi   ( Art. 7 e 9 e 10 della Legge n. 241/90 ) , dovrebbero poter disporre l’audizione  di quanti tra i medesimi ne facciano richiesta .

L’istituzione di analoghi organi di revisione sarebbe opportuna anche negli Uffici Periferici dell’Amministrazione dello Stato dove il controllo centrale molto spesso non è sufficiente ad evitare diseconomie di gestione e carenze nei servizi al cittadino .

Con tali semplici modifiche normative  si darebbe un valido contributo al contenimento della spesa pubblica ed all’efficienza ed alla  trasparenza dell’attività amministrativa .

 

 

                                                            Dr. Enrico Maria Ubertini